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SB 2008 17

Amtsbefehl (aussergerichtliche Entschädigung)

Graubünden · 2008-09-03 · Italiano GR
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violazione di norme sulla circolazione stradale | Strassenverkehrsgesetz

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 A. Il pomeriggio del 19 settembre 2006 X. percorreva, alla guida dell'autovettura Audi A6, TI D., la semiautostrada del San Bernardino in direzione nord. Verso le ore 17.25 egli è stato fermato dagli agenti della Polizia cantonale grigionese A. e B.. Secondo gli agenti X. aveva sorpassato, presso lo svincolo C., un autoveicolo, oltrepassando la linea di sicurezza con le quattro ruote. L'imputato ha riconosciuto la fattispecie, firmando il verbale dell'interrogatorio, redatto dall'agente A.. B. Con mandato penale del 12 aprile 2007 il Presidente del Circolo di Mesocco ha riconosciuto X. colpevole di violazione semplice dell'art. 34 cpv. 2 LCS in unione all'art. 90 cifra 1 LCS e l'ha condannato ad una multa di fr. 250.--. Per il tramite della CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, X. ha presentato opposizione al Tribunale del Distretto Moesa, la cui vicepresidente, dopo esperita istruttoria - assunti i testi a carico (gli agenti di polizia) ed a discarico (la moglie dell'indagato) ed udito l'imputato - con decreto del 17 dicembre 2007 ha messo X. in stato d'accusa per violazione delle suddette norme sulla circolazione stradale. Con sentenza del 15 maggio 2008, comunicata il 5 giugno successivo, la Commissione del Tribunale distrettuale ha poi dichiarato l'accusato colpevole conformemente all'accusa e l'ha condannato ad una multa di fr. 250.--. C. Contro questo giudizio il condannato, in data 27 giugno 2008, è insorto con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto l'annullamento con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Il Procuratore pubblico dei Grigioni e il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa hanno rinunciato a prendere posizione. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può appellarsi al Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio é impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello di X. del 27 giugno 2008 é tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicché é ricevibile in ordine.

E. 3 2. Nell'ambito della procedura d'appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale é libera ed illimitata; anche con riguardo all'esercizio del potere discrezionale essa non é legata alla sentenza dell'istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l'esame dell'impugnato giudizio é limitato ai petiti d'appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti).

E. 3.1 La sentenza impugnata contiene due motivazioni. Nella prima la Commissione del Tribunale distrettuale ha considerato che la ritrattazione da parte di X. della sua confessione fatta agli agenti di polizia A. e B. é infondata. Da una parte i giudici distrettuali hanno escluso che dinanzi alla polizia l'imputato avesse avuto una gran confusione in testa, che egli fosse stato messo sotto pressione e che il verbale dell'interrogatorio fosse stato d'altro tenore di quello tradotto dagli agenti prima d'esser stato sottoscritto dall'indagato. L'accusato stesso non aveva mai detto d'aver firmato il verbale senza averlo letto. Dall'altra non erano stati addotti validi motivi a sostegno della ritrattazione. A dire dei giudici precedenti né il preteso problema linguistico, né l'invocata circostanza d'aver ammesso l'infrazione per guadagnar tempo infirmano quanto messo a verbale il giorno dell'infrazione. L'accusato conosce bene il tedesco e l'immediata contestazione dell'imputazione non avrebbe richiesto la verbalizzazione presso il Posto di polizia di San Bernardino. I primi giudici hanno perciò inferito che quanto spontaneamente ammesso dall'imputato innanzi agli agenti di polizia é elemento probatorio alla stregua di una piena confessione.

E. 3.2 Ma quand'anche non fosse possibile condannare l'accusato sulla sola base del verbale - hanno proseguito i giudici di primo grado nella seconda motivazione - i fatti rimproverati all'accusato erano stati riscontrati dai due agenti di polizia. Di massima constatazioni di polizia non fruiscono di una presunzione di veridicità. Sennonché, in concreto, quanto riportato nel rapporto di polizia e parzialmente confermato dall'agente A. in sede d'interrogatorio ha valore probatorio. Nell'ambito della valutazione delle prove il rapporto di polizia non può essere considerato unicamente se il suo contenuto si scosta dalla deposizione dell'accusato e non é sorretto da altri mezzi probatori. Comprensibile hanno ritenuto i giudici precedenti la circostanza che gli agenti di polizia a distanza di 12 mesi non siano stati in grado di ricostruire l'episodio del sorpasso. A tal proposito hanno precisato che ogni infrazione accertata non può essere ricordata, a maggior ragione se essa al momento del fermo del conducente era stata riconosciuta dallo stesso.

E. 4 Il condannato insorge contro ambedue le motivazioni dell'impugnata sentenza. Intanto le argomentazioni che egli propone quanto al verbale d'interrogatorio (atto 1.2) - da lui reputato anche formale rapporto di polizia, non solo verbale d'interrogatorio - non devono essere esaminate, poiché é il rapporto di polizia, non il verbale d'interrogatorio, che, in caso di contestazione dell'infrazione, per acquistare valore probatorio deve essere sorretto da ulteriori mezzi di prova (PTC 2004 no. 14; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SF 02 1 del 4 marzo 2001, pag. 16). Il verbale d'interrogatorio ha valore probatorio, non necessita quindi di ulteriori mezzi di prova, per cui non può esser reputato rapporto di polizia.

E. 5 L'appellante rimprovera poi, nel merito, all'istanza precedente un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove manifestamente insostenibili.

E. 5.1 Per censurare un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una valutazione propria più vantaggiosa per l'accusato. L'appellante deve piuttosto dimostrare per quale motivo la valutazione delle prove da lui criticata sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la situazione di fatto o si fondi su una svista manifesta. L'appellante sostiene che l'infrazione non é per niente documentata. Sennonché le sue censure non reggono. Il rapporto di polizia del 19 settembre 2006 (atto 1.1) è confermato dalla testimonianza dell'agente A. (atto 5). Che poi ad una distanza di oltre un chilometro dallo svincolo C. era impossibile vedere la linea di sicurezza, non può essere escluso. Tuttavia era possibile scorgere un'autovettura che ne sorpassava un'altra. Dato che ambedue le corsie hanno una larghezza di 4 metri (atto 15), giocoforza é stata oltrepassata la linea di sicurezza. Infine l'invocato principio "in dubio pro reo", deducibile dall'art. 32 Cost., riferito alla valutazione delle prove comporta che il giudice penale non possa dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dei dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Il principio é violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza. Riferito all'onere della prova, il summenzionato principio significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza.

E. 5.2 Ora, i giudici distrettuali potevano in concreto, considerare attendibile la testimonianza dell'agente A. e concludere che la reità dell'accusato era documentata. Questo agente ha testimoniato d'aver stilato il verbale d'interrogatorio in te- desco. Non aveva preteso che l'imputato l'avesse firmato. Aveva parlato con lui italiano, ma aveva scritto in tedesco perché non sapeva scrivere in italiano. Non inventava niente, scriveva quello che vedeva e anche in questo caso aveva scritto quello che aveva visto. Non poteva però più ricordarsi del caso specifico, essendo trascorso quasi un anno. Vedendo ora l'indagato si ricordava di averlo già visto, ma non ricordava altro. Non si ricordava d'aver avuto con lui una discussione. L'imputato aveva ammesso e non contestato i fatti, altrimenti avrebbe dovuto motivarli sul verbale da lui firmato. Non gli constava d'aver riferito all'imputato che se non avesse firmato il verbale o addirittura ammesso l'infrazione, avrebbe dovuto recarsi al Posto di polizia a San Bernardino (atto 5). Dichiarando questa testimonianza attendibile e fondandosi sulla stessa, l'istanza precedente non ha commesso arbitrio né violato regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. Come essa ha rilevato non vi é ragione per ritenere che il contenuto del rapporto di polizia e la chiara testimonianza fossero frutto della fantasia dell'agente, considerato che non aveva alcun interesse per dichiarare cose non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Certo, la moglie dell'accusato, passeggera dell'autoveicolo, ha negato l'avvenuto sorpasso e l'inosservanza della linea di sicurezza (atto 20). Tuttavia, trattandosi di valutazione di prove e cioè di un compito e di un'operazione ove il potere d'apprezzamento dei giudici inferiori é molto ampio, quest'ultimi potevano, senza violare l'art. 32 Cost., considerare più convincenti le collimanti deposizioni dell'agente rispetto alla testimonianza della passeggera, che sta in contraddizione con le contraddittorie deposizioni dell'accusato. Infatti dapprima egli ha ammesso d'aver sorpassato un'autovettura e oltrepassato la linea di sicurezza (atto 1.2), ha poi negato d'aver sorpassato autoveicoli, non escludendo tuttavia d'essersi in parte spostato oltre la linea di sicurezza (atto 1.6), più tardi ha ritrattato le imputazioni verbalizzate (atto 4) ed infine ha riconosciuto d'aver superato la linea di sicurezza (atto 33).

E. 6 Ciò rende superfluo l'esame della critica rivolta contro la prima motivazione. Infatti se una delle motivazioni poste a fondamento del querelato giudizio resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 132 I 13 cons. 6, 121 IV 94). L'appello va pertanto respinto. Le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP).

E. 7 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è respinto. 2. I costi della procedura d'appello di fr. 1'500.-- vanno a carico dell'appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col te- sto integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 03 settembre 2008 Comunicata per iscritto il: SB 08 17 (non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Möhr e Michael Dürst Attuario Crameri —————— Visto l'appello penale di X., appellante, rappresentato dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 15 maggio 2008, comunicata il 5 giugno 2008, in re contro l'appellante, concernente violazione di norme sulla circolazione stradale, è risultato:

2 A. Il pomeriggio del 19 settembre 2006 X. percorreva, alla guida dell'autovettura Audi A6, TI D., la semiautostrada del San Bernardino in direzione nord. Verso le ore 17.25 egli è stato fermato dagli agenti della Polizia cantonale grigionese A. e B.. Secondo gli agenti X. aveva sorpassato, presso lo svincolo C., un autoveicolo, oltrepassando la linea di sicurezza con le quattro ruote. L'imputato ha riconosciuto la fattispecie, firmando il verbale dell'interrogatorio, redatto dall'agente A.. B. Con mandato penale del 12 aprile 2007 il Presidente del Circolo di Mesocco ha riconosciuto X. colpevole di violazione semplice dell'art. 34 cpv. 2 LCS in unione all'art. 90 cifra 1 LCS e l'ha condannato ad una multa di fr. 250.--. Per il tramite della CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, X. ha presentato opposizione al Tribunale del Distretto Moesa, la cui vicepresidente, dopo esperita istruttoria - assunti i testi a carico (gli agenti di polizia) ed a discarico (la moglie dell'indagato) ed udito l'imputato - con decreto del 17 dicembre 2007 ha messo X. in stato d'accusa per violazione delle suddette norme sulla circolazione stradale. Con sentenza del 15 maggio 2008, comunicata il 5 giugno successivo, la Commissione del Tribunale distrettuale ha poi dichiarato l'accusato colpevole conformemente all'accusa e l'ha condannato ad una multa di fr. 250.--. C. Contro questo giudizio il condannato, in data 27 giugno 2008, è insorto con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto l'annullamento con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Il Procuratore pubblico dei Grigioni e il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa hanno rinunciato a prendere posizione. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può appellarsi al Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio é impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello di X. del 27 giugno 2008 é tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicché é ricevibile in ordine.

3 2. Nell'ambito della procedura d'appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale é libera ed illimitata; anche con riguardo all'esercizio del potere discrezionale essa non é legata alla sentenza dell'istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l'esame dell'impugnato giudizio é limitato ai petiti d'appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3.1 La sentenza impugnata contiene due motivazioni. Nella prima la Commissione del Tribunale distrettuale ha considerato che la ritrattazione da parte di X. della sua confessione fatta agli agenti di polizia A. e B. é infondata. Da una parte i giudici distrettuali hanno escluso che dinanzi alla polizia l'imputato avesse avuto una gran confusione in testa, che egli fosse stato messo sotto pressione e che il verbale dell'interrogatorio fosse stato d'altro tenore di quello tradotto dagli agenti prima d'esser stato sottoscritto dall'indagato. L'accusato stesso non aveva mai detto d'aver firmato il verbale senza averlo letto. Dall'altra non erano stati addotti validi motivi a sostegno della ritrattazione. A dire dei giudici precedenti né il preteso problema linguistico, né l'invocata circostanza d'aver ammesso l'infrazione per guadagnar tempo infirmano quanto messo a verbale il giorno dell'infrazione. L'accusato conosce bene il tedesco e l'immediata contestazione dell'imputazione non avrebbe richiesto la verbalizzazione presso il Posto di polizia di San Bernardino. I primi giudici hanno perciò inferito che quanto spontaneamente ammesso dall'imputato innanzi agli agenti di polizia é elemento probatorio alla stregua di una piena confessione. 3.2 Ma quand'anche non fosse possibile condannare l'accusato sulla sola base del verbale - hanno proseguito i giudici di primo grado nella seconda motivazione - i fatti rimproverati all'accusato erano stati riscontrati dai due agenti di polizia. Di massima constatazioni di polizia non fruiscono di una presunzione di veridicità. Sennonché, in concreto, quanto riportato nel rapporto di polizia e parzialmente confermato dall'agente A. in sede d'interrogatorio ha valore probatorio. Nell'ambito della valutazione delle prove il rapporto di polizia non può essere considerato unicamente se il suo contenuto si scosta dalla deposizione dell'accusato e non é sorretto da altri mezzi probatori. Comprensibile hanno ritenuto i giudici precedenti la circostanza che gli agenti di polizia a distanza di 12 mesi non siano stati in grado di ricostruire l'episodio del sorpasso. A tal proposito hanno precisato che ogni infrazione accertata non può essere ricordata, a maggior ragione se essa al momento del fermo del conducente era stata riconosciuta dallo stesso.

4 4. Il condannato insorge contro ambedue le motivazioni dell'impugnata sentenza. Intanto le argomentazioni che egli propone quanto al verbale d'interrogatorio (atto 1.2) - da lui reputato anche formale rapporto di polizia, non solo verbale d'interrogatorio - non devono essere esaminate, poiché é il rapporto di polizia, non il verbale d'interrogatorio, che, in caso di contestazione dell'infrazione, per acquistare valore probatorio deve essere sorretto da ulteriori mezzi di prova (PTC 2004 no. 14; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SF 02 1 del 4 marzo 2001, pag. 16). Il verbale d'interrogatorio ha valore probatorio, non necessita quindi di ulteriori mezzi di prova, per cui non può esser reputato rapporto di polizia. 5. L'appellante rimprovera poi, nel merito, all'istanza precedente un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove manifestamente insostenibili. 5.1 Per censurare un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una valutazione propria più vantaggiosa per l'accusato. L'appellante deve piuttosto dimostrare per quale motivo la valutazione delle prove da lui criticata sarebbe manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la situazione di fatto o si fondi su una svista manifesta. L'appellante sostiene che l'infrazione non é per niente documentata. Sennonché le sue censure non reggono. Il rapporto di polizia del 19 settembre 2006 (atto 1.1) è confermato dalla testimonianza dell'agente A. (atto 5). Che poi ad una distanza di oltre un chilometro dallo svincolo C. era impossibile vedere la linea di sicurezza, non può essere escluso. Tuttavia era possibile scorgere un'autovettura che ne sorpassava un'altra. Dato che ambedue le corsie hanno una larghezza di 4 metri (atto 15), giocoforza é stata oltrepassata la linea di sicurezza. Infine l'invocato principio "in dubio pro reo", deducibile dall'art. 32 Cost., riferito alla valutazione delle prove comporta che il giudice penale non possa dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dei dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Il principio é violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza. Riferito all'onere della prova, il summenzionato principio significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza.

5 5.2 Ora, i giudici distrettuali potevano in concreto, considerare attendibile la testimonianza dell'agente A. e concludere che la reità dell'accusato era documentata. Questo agente ha testimoniato d'aver stilato il verbale d'interrogatorio in te- desco. Non aveva preteso che l'imputato l'avesse firmato. Aveva parlato con lui italiano, ma aveva scritto in tedesco perché non sapeva scrivere in italiano. Non inventava niente, scriveva quello che vedeva e anche in questo caso aveva scritto quello che aveva visto. Non poteva però più ricordarsi del caso specifico, essendo trascorso quasi un anno. Vedendo ora l'indagato si ricordava di averlo già visto, ma non ricordava altro. Non si ricordava d'aver avuto con lui una discussione. L'imputato aveva ammesso e non contestato i fatti, altrimenti avrebbe dovuto motivarli sul verbale da lui firmato. Non gli constava d'aver riferito all'imputato che se non avesse firmato il verbale o addirittura ammesso l'infrazione, avrebbe dovuto recarsi al Posto di polizia a San Bernardino (atto 5). Dichiarando questa testimonianza attendibile e fondandosi sulla stessa, l'istanza precedente non ha commesso arbitrio né violato regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. Come essa ha rilevato non vi é ragione per ritenere che il contenuto del rapporto di polizia e la chiara testimonianza fossero frutto della fantasia dell'agente, considerato che non aveva alcun interesse per dichiarare cose non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Certo, la moglie dell'accusato, passeggera dell'autoveicolo, ha negato l'avvenuto sorpasso e l'inosservanza della linea di sicurezza (atto 20). Tuttavia, trattandosi di valutazione di prove e cioè di un compito e di un'operazione ove il potere d'apprezzamento dei giudici inferiori é molto ampio, quest'ultimi potevano, senza violare l'art. 32 Cost., considerare più convincenti le collimanti deposizioni dell'agente rispetto alla testimonianza della passeggera, che sta in contraddizione con le contraddittorie deposizioni dell'accusato. Infatti dapprima egli ha ammesso d'aver sorpassato un'autovettura e oltrepassato la linea di sicurezza (atto 1.2), ha poi negato d'aver sorpassato autoveicoli, non escludendo tuttavia d'essersi in parte spostato oltre la linea di sicurezza (atto 1.6), più tardi ha ritrattato le imputazioni verbalizzate (atto 4) ed infine ha riconosciuto d'aver superato la linea di sicurezza (atto 33). 6. Alla luce di quanto esposto, la pretesa dell'appellante si rivela manifestamente infondata e l'impugnata sentenza merita di essere confermata sulla base della sua seconda motivazione (cfr. il cons. 3.2).

6 Ciò rende superfluo l'esame della critica rivolta contro la prima motivazione. Infatti se una delle motivazioni poste a fondamento del querelato giudizio resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 132 I 13 cons. 6, 121 IV 94). L'appello va pertanto respinto. Le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP).

7 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è respinto. 2. I costi della procedura d'appello di fr. 1'500.-- vanno a carico dell'appellante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col te- sto integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario